Art. 99a LIFD dal 2025
Art. 99a (1) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; oc. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
3 Il DFF precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2018 1813]; [FF 2015 603]).
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