LIFD Art. 99a - Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 99a LIFD dal 2025

Art. 99a Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 99a (1) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

  • a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
  • b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
  • c. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
  • 2 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

    3 Il DFF precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.

    (1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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