Art. 99 LIVA dal 2024

Art. 99 Ricettazione fiscale
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio beni sapendo o dovendo supporre che l’imposta sull’importazione dovuta sugli stessi è stata sottratta intenzionalmente, è punito con la pena applicabile all’autore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.