LIVA Art. 99 - Ricettazione fiscale

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 99 LIVA dal 2024

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Art. 99 Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio beni sapendo o dovendo supporre che l’imposta sull’importazione dovuta sugli stessi è stata sottratta intenzionalmente, è punito con la pena applicabile all’autore.


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