Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 99

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 99 LPPC dal 2025

Art. 99 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 99 Disposizioni transitorie

1 I Cantoni continuano ad approntare le sirene secondo quanto disposto dalla Confederazione (art. 9 cpv. 2) per quattro anni al massimo dall’entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo provvedono alla loro manutenzione e permanente prontezza d’impiego. A tal fine la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità annua pari a 400 franchi al massimo per sirena.

1bis I Cantoni continuano ad approntare le sirene secondo quanto disposto dalla Confederazione (art. 9 cpv. 2) al massimo sino al 31 dicembre 2028. Durante tale periodo provvedono alla loro manutenzione e permanente prontezza d’impiego. A tal fine la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità annua pari a 600 franchi al massimo per sirena. (1)

2 La Confederazione può prefinanziare mediante mutui senza interessi l’ammodernamento tecnico degli impianti di trasmissione del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza del tipo stazione base T-BS400e (art. 18 e 23) acquistati dai Cantoni, a condizione che tale soluzione consenta di abbreviare l’esercizio parallelo e risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento entro il 2028.

3 I Cantoni possono disporre che, per le persone le quali all’entrata in vigore della presente legge sono già state soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile per 12 anni oppure hanno già prestato 245 giorni di servizio, l’obbligo di prestare servizio sia prolungato sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni. Il prolungamento può essere disposto soltanto se necessario per mantenere l’effettivo richiesto e se la carenza di militi è una conseguenza della riduzione della durata del servizio prevista dalla presente legge. Il prolungamento è ammesso soltanto nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.

4 I Cantoni sottopongono all’UFPP la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione secondo l’articolo 68 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. La Confederazione versa il contributo forfettario annuale secondo il diritto previgente (art. 71 cpv. 3 della legge federale del 4 ottobre 2002 (2) sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile) per sei anni dall’entrata in vigore della presente legge. In questi sei anni non sono concesse autorizzazioni per la soppressione di impianti di protezione secondo l’articolo 71 della presente legge.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 dic. 2024, vigore il 1° gen. 2025 al 31 dic. 2028 (RU 2024 786; FF 2024 1650).
(2) RU 2003 4187

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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