Art. 98d LStrl dal 2024

Art. 98d (1) Compiti di sicurezza delle autorit di migrazione
Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM e le autorit cantonali cui compete l’esecuzione della presente legge verificano se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate altre autorit cantonali interessate.
(1) Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.