LStrl Art. 98a - Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorit? d’esecuzione

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 98a LStrl dal 2024

Art. 98a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 98a (1) Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorit d’esecuzione

Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008 (2) sulla coercizione è applicabile.

(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).
(2) RS 364

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.