Art. 98 LCA dal 2024

Art. 98 Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell’avente diritto (1)
Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’avente diritto: articoli 1–3a, 6, 9, 11, 14 capoverso 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 35a, 38c capoverso 2, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 41a, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54, 56, 57, 59, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 89, 90–95a, 95b capoverso 1, 95c capoverso 3 e 96.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.