Art. 98 LFus dal 2023

Art. 98 Sezione 3: Trasferimento di patrimoni
1 Gli istituti di previdenza possono trasferire l’insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico.
2 Si applica per analogia l’articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70–77.
3 I trasferimenti di patrimonio nell’ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l’approvazione dell’autorit di vigilanza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.