Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) Art. 97a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LADI1:



Art. 97a LADI1 dal 2024

Art. 97a Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 97a (1) Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA (2) : (3)

  • a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
  • abis. (4) agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
  • b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
  • bbis. (5) agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
  • bter. (6) alle autorit competenti in materia di stranieri, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 (7) sugli stranieri e la loro integrazione (8) ;
  • c. alle autorit competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990 (9) sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
  • cbis. (4) alle autorit fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente;
  • d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 (11) sulla statistica federale;
  • e. alle autorit istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
  • ebis. (12) al Servizio delle attivit informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 (13) sulle attivit informative;
  • f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  • 1. alle autorit d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
  • 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
  • 3. ai tribunali penali e alle autorit istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
  • 4. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF (14) ,
  • 5. alle autorit fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
  • 6. (15) alle autorit di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero (16) ;
  • 7. (17) alle autorit competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l’applicazione della legge federale del 16 dicembre 2005 (18) sugli stranieri e la loro integrazione e dell’accordo del 21 giugno 1999 (19) tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunit europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d’esecuzione,
  • 8. (20) ... (21)
  • 2 Le autorit federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005 (22) contro il lavoro nero. (23)

    2bis Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all’articolo 7 della legge federale dell’8 ottobre 1999 (24) sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime. (17)

    3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. (21)

    4 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: (21)

  • a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
  • b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
  • 5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

    6 Il Consiglio federale disciplina le modalit di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

    7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

    8 I dati possono essere comunicati per via elettronica. (28)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).
    (2) RS 830.1
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (4) (10)
    (5) Introdotta dall’all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (6) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503).
    (7) RS 142.20
    (8) Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
    (9) RS 642.11
    (10) Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
    (11) RS 431.01
    (12) Introdotta dall’all. n. 14 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 20 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
    (13) RS 121
    (14) RS 281.1
    (15) Introdotto dall’all. n. 32 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
    (16) RS 210
    (17) (25)
    (18) RS 142.20
    (19) RS 0.142.112.681
    (20) Introdotto dall’all. n. 14 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 20 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
    (21) (26)
    (22) RS 822.41
    (23) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
    (24) RS 823.20
    (25) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
    (26) (27)
    (27) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
    (28) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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