Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 973i

Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 973i OR dal 2025

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Art. 973i Informazione
e responsabilità
(1)

1 Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:

  • 1. sul contenuto del diritto valore;
  • 2. sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l’articolo 973d capoversi 2 e 3.
  • 2 Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.

    3 Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.

    (1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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