OR Art. 973h -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 973h OR dal 2025

Art. 973h Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 973h Ammortamento (1)

1 L’avente diritto a un diritto valore registrato può chiedere che il giudice ne pronunci l’ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa. Pronunciato l’ammortamento, l’avente diritto può esercitare il suo diritto anche al di fuori del registro o chiedere a sue spese al debitore l’attribuzione di un nuovo diritto valore registrato. Per il rimanente, alla procedura e agli effetti dell’ammortamento si applicano per analogia gli articoli 982–986.

2 Le parti possono prevedere una procedura d’ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini.

(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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