Art. 970a CCS dal 2022

Art. 970a II. Pubblicazioni (1)
1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di propriet fondiaria.
2 Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.