Art. 97 OETV dal 2025

Art. 97 Dispositivo di propulsione, gas di scarico e trasmissione Avviamento, potenza del motore, consumo di carburante (1)
1 Il motore di propulsione deve potere essere messo in moto dal sedile del conducente.
2
3 Un aumento della potenza del motore di oltre il 20% può essere eseguito soltanto dal costruttore del veicolo o se egli dichiara che il veicolo si presta alla modifica.
4 Per i veicoli delle categorie M e N nonché per i motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore devono essere stabiliti, in occasione della procedura di approvazione del tipo, il consumo di carburante o di energia e le emissioni di CO2. Sono eccettuati i veicoli della categoria M1 adibiti a uno scopo speciale di cui al regolamento (UE) 2018/858. (6)
5 La determinazione del consumo di carburante o di energia e delle emissioni di CO2 si fonda sul regolamento (CE) n. 715/2007, sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (UE) n. 168/2013 e sul regolamento delegato (UE) n. 134/2014. (6)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(6) (7)
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.