CPM Art. 97 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 97 CPM dal 2025

Art. 97 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 97 Violazione di obblighi contrattuali (1)

1.Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (2) .Se l’inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2.Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell’inadempimento del contratto.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
(2) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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