Art. 97 LPP dal 2025

Art. 97 Attuazione ed entrata in vigore Attuazione
1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione della legge e prende misure per l’attuazione della previdenza professionale.
2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ... (2)
3 I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell’interno. (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).(2) Per. abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
(3) Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
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