Art. 969 CCS dal 2024

Art. 969 V. Comunicazione d’officio
1 L’ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l’acquisto della propriet da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario. (1)
2 I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.