OR Art. 964a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 964a OR dal 2025

Art. 964a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964a Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari A. Principio

1 Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:

  • 1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005 (1) sui revisori;
  • 2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
  • 3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
  • a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
  • b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
  • 2 Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:

  • 1. cui è applicabile il capoverso 1; o
  • 2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.
  • (1) RS 221.302

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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