OR Art. 964a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 964a OR dal 2025
Art. 964a Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari A. Principio
1 Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005 (1) sui revisori;2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
2 Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:1. cui è applicabile il capoverso 1; o2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.
(1) [RS 221.302]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.