CCS Art. 962a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 962a CCS dal 2025

Art. 962a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 962a Di rappresentanti (1)

Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità:

  • 1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell’autorità competente;
  • 2. dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità competente;
  • 3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;
  • 4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;
  • 5. dell’amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei comproprietari o del giudice.
  • (1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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