Art. 961 CCS dal 2024

Art. 961 c. Iscrizioni provvisorie
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2 Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell’iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3 Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.