Art. 96 CPC dal 2025

Art. 96 (1) Tariffe e distrazione delle spese ripetibili
1 I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LEF (2) .
2 I Cantoni possono prevedere che l’avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).(2) RS 281.1
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