Codice penale militare (CPM) Art. 96

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 96 CPM dal 2025

Art. 96 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 96 Frode per liberarsi del servizio

1 Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


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