Art. 96 LAgr dal 2023

Art. 96 Edifici agricoli
1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.
2 Sono accordati contributi per gli edifici d’economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario.
3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d’economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.
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