Art. 96 LIFD dal 2025

Art. 96 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato
1 I beneficiari domiciliati all’estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l’imposta su queste prestazioni.
2 L’aliquota di imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l’articolo 38 capoverso 2.
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