Art. 95c LCA dal 2024
Art. 95c Diritto di regresso dell’assicuratore (1)
1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni.
2 L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.
3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che: a. convivono con lui;b. hanno con lui un rapporto di lavoro;c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 4969]; [FF 2017 4401]).
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