Art. 95a CPP dal 2024
Art. 95a (1) Trattamento di dati personali
Quando trattano dati personali, le autorit penali competenti provvedono a distinguere nella misura del possibile:a. le diverse categorie di interessati;b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
(1) Introdotto dal n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 ([RU 2019 625]; [FF 2017 5939]).
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