CPP Art. 95a - Trattamento di dati personali

Einleitung zur Rechtsnorm CPP:



Art. 95a CPP dal 2024

Art. 95a Codice di procedura penale (CPP) drucken

Art. 95a (1) Trattamento di dati personali

Quando trattano dati personali, le autorit penali competenti provvedono a distinguere nella misura del possibile:

  • a. le diverse categorie di interessati;
  • b. i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
  • (1) Introdotto dal n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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