Art. 95a LAM dal 2024

Art. 95a (1) Comunicazione di dati
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA (2) : (3)
2 ... (15)
3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorit fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 (16) sull’imposta preventiva. (14)
4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. (14)
5 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati. (14)
6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: (14)
7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
8 Il Consiglio federale disciplina le modalit di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).(2) RS 830.1
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
(4) Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
(5) RS 661
(6) RS 431.01
(7) Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
(8) RS 121
(9) RS 322.1
(10) RS 281.1
(11) Introdotto dall’all. n. 30 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
(12) RS 210
(13) Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
(14) (17)
(15) Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
(16) RS 642.21
(17) (18)
(18) (19)
(19) (20)
(20) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
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