Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Art. 95a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAM:



Art. 95a LAM dal 2024

Art. 95a Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 95a (1) Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA (2) : (3)

  • a. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
  • abis. (4) agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
  • b. alle autorit incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959 (5) sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge;
  • c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 (6) sulla statistica federale;
  • d. al Gruppo della sanit , qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;
  • e. ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto umanitario, qualora ne necessitino per valutare l’idoneit al servizio;
  • f. al Servizio medico dell’amministrazione generale della Confederazione e all’Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1a cpv. 1 lett. b) o piloti militari;
  • g. alle organizzazioni d’assistenza ai militari e alle loro famiglie, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;
  • h. alle autorit istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
  • hbis. (7) al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 (8) sulle attivit informative;
  • i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  • 1. alle autorit d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
  • 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
  • 3. ai tribunali penali e alle autorit istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
  • 4. ai tribunali militari, conformemente all’articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (9) ,
  • 5. agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889 (10) sulla esecuzione e sul fallimento,
  • 6. alle autorit fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
  • 7. (11) alle autorit di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile (12) ,
  • 8. (13) ... (14)
  • 2 ... (15)

    3 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorit fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 (16) sull’imposta preventiva. (14)

    4 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito. (14)

    5 In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati. (14)

    6 Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: (14)

  • a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
  • b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
  • 7 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

    8 Il Consiglio federale disciplina le modalit di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

    9 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2765; FF 2000 205).
    (2) RS 830.1
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (4) Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (5) RS 661
    (6) RS 431.01
    (7) Introdotta dall’all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
    (8) RS 121
    (9) RS 322.1
    (10) RS 281.1
    (11) Introdotto dall’all. n. 30 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
    (12) RS 210
    (13) Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 19 della LF del 25 set. 2015 sulle attivit informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
    (14) (17)
    (15) Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
    (16) RS 642.21
    (17) (18)
    (18) (19)
    (19) (20)
    (20) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

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