OR Art. 958d -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 958d OR dal 2025

Art. 958d Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 958d Presentazione, moneta e lingua

1 Il bilancio e il conto economico possono essere presentati in forma di conto o in forma scalare. Non occorre esporre separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante.

2 Nel conto annuale le cifre dell’esercizio precedente sono indicate accanto ai valori corrispondenti dell’esercizio in esame.

3 I conti sono redatti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa. Se sono redatti in una moneta estera, i valori sono indicati anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati sono menzionati e se del caso commentati nell’allegato.

4 I conti sono redatti in una delle lingue nazionali o in inglese.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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