Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 957
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 957 OR dal 2024
Art. 957 Disposizioni generali A. Obbligo di tenere la contabilit e di presentare i conti
1 Devono tenere la contabilit e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:1. le imprese individuali e le societ di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;2. le persone giuridiche.
2 Devono tenere soltanto la contabilit delle entrate e delle uscite e la contabilit del patrimonio:1. le imprese individuali e le societ di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;2. le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio; 3. le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC (1) .
3 Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.
(1) [RS 210]
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