Art. 952 CCS dal 2022

Art. 952 b. Fondi i più circondari
1 Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d’essi con richiamo al registro degli altri.
2 Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.
3 Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall’ufficiale del registro agli altri uffici.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.