Art. 950 CCS dal 2024

Art. 950 5. Misurazione ufficiale (1)
1 L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.
2 La legge del 5 ottobre 2007 (2) sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).(2) RS 510.62
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.