LCA Art. 95 -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 95 LCA dal 2024

Art. 95 Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 95 Diritto di pegno dell’assicuratore; liquidazione (1)

Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’assicuratore il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l’assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).

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