Art. 95 CPM dal 2025
Art. 95 Mutilazione
1.Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
3.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. (1)
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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