Art. 95 CCS dal 2024
Art. 95 Attivit economica privata (1) *
1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attivit economica privata.
2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilit di esercitare la professione in tutta la Svizzera.
3 Per tutelare l’economia, la propriet privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le societ anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi:a. l’assemblea generale vota annualmente l’importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell’interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennit , retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di societ del gruppo. La direzione della societ non può essere delegata a una persona giuridica;c. gli statuti disciplinano l’ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;d. l’infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali. (2)
(1) * Con disposizione transitoria.
(2) Accettato nella [votazione popolare del 3 mar. 2013], in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – [RU 2013 1303]; [FF 2006 8055], [2008 2225], [2009 265], [2012 8099], [2013 2619]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.