Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) Art. 95

Zusammenfassung der Rechtsnorm LStrl:



Art. 95 LStrl dal 2025

Art. 95 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 95 (1) Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990 (2) di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
(2) Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

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