LAVS Art. 95 - Rimborso e assunzione delle spese

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 95 LAVS dal 2024

Art. 95 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) drucken

Art. 95 (1) Rimborso e assunzione delle spese

1 Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione:

  • a. le spese dell’Ufficio centrale di compensazione;
  • b. le spese della cassa di compensazione indicata nell’articolo 62 capoverso 2 risultanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione;
  • c. le spese da essa sostenute per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, l’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni;
  • d. le spese da essa sostenute per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione; e
  • e. le spese di esecuzione e di vigilanza da essa sostenute per la concessione dei sussidi di cui all’articolo 101bis.
  • 2 Nel quadro del capoverso 1 lettera a, il Fondo di compensazione AVS rimborsa all’Ufficio centrale di compensazione le spese derivanti dalla gestione e dall’ulteriore sviluppo del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati nonché del sistema d’informazione di cui all’articolo 71 capoverso 4bis.

    3 Il Fondo di compensazione AVS assume:

  • a. le spese per lo sviluppo e la gestione di sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, a condizione che essi comportino agevolazioni per le casse di compensazione, gli assicurati o i datori di lavoro;
  • b. le tasse postali comprovate derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  • 4 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’entit delle spese assunte dal Fondo di compensazione AVS e fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione generale degli assicurati.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    130 V 404Art. 42 Abs. 1 und Art. 95a AHVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung); Art. 39 Abs. 1 IVG; Art. 42 Abs. 1 und Art. 81 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 anwendbar gewesenen Fassung); Art. 23 Abs. 1, Art. 25 Abs. 2 und Art. 26 ZGB: Begriff des Wohnsitzes als Voraussetzung für den Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. In Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine ausserordentliche Rente und eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung ist unter dem Begriff Wohnsitz "im Sinne des Zivilgesetzbuches" jener des Wohnsitzes nach Art. 23 Abs. 1 ZGB zu verstehen, also derjenige des frei gewählten Wohnsitzes unter Ausschluss des abgeleiteten Wohnsitzes bevormundeter Personen nach Art. 25 Abs. 2 ZGB (Erw. 5 und 6).
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