Art. 940 CCS dal 2025

Art. 940 Possessore di mala fede
1 Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all’avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.
2 Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.
3 Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.
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