Art. 94 OETV dal 2025
Art. 94 Dimensioni, pesi, identificazione Dimensioni
1 La lunghezza di un autoveicolo non deve superare:
| metri |
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a. autoveicoli, esclusi gli autobus | 12,00 |
b. autobus a due assi | 13,50 |
c. autobus a più di due assi | 15,00 |
d. autobus snodati | 18,75. (1) |
1bis Agli accessori amovibili quali i box porta-sci, fissati sugli autobus snodati e sugli altri autobus, si applica l’articolo 65 capoverso 2 ONC. (2)
1ter I seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 40 capoverso 1 e i requisiti relativi allo spostamento laterale di cui all’articolo 40 capoverso 3 e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza: (3) a. (3) autoveicoli con cabina di guida aerodinamica allungata conforme al regolamento (UE) 2019/2144;b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione del veicolo, purché venga compensata solo la diminuzione della superficie di carico dovuta agli accumulatori di energia e non ne derivi una maggiore capacità di carico. (5)
1quater Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida. (6)
1quinquies Gli attrezzi accessori montati temporaneamente e necessari per lavori di manutenzione negli spazi pubblici, per lavori agricoli e forestali o per autoveicoli di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 5,00 m dal centro del dispositivo di guida. Il carico per asse ammesso (art. 95 cpv. 2), la capacità di carico degli assi (art. 41 cpv. 2) e la capacità di carico degli pneumatici (art. 58 cpv. 1) non devono essere superati. (6)
2 La larghezza di un autoveicolo non deve superare:
| metri |
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a. per i veicoli climatizzati | 2,60 |
b. per gli altri autoveicoli (8) | 2,55 |
3 L’altezza degli autoveicoli non deve superare | 4,00 |
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 ([RU 2002 3567]).
(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 ([RU 2002 3567]).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]).
(6) (7)
(7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(8) Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 ([RU 1998 1465]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.