OETV Art. 94 - Dimensioni

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 94 OETV dal 2025

Art. 94 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 94 Dimensioni, pesi, identificazione Dimensioni

1 La lunghezza di un autoveicolo non deve superare:

metri
  • a. autoveicoli, esclusi gli autobus
  • 12,00
  • b. autobus a due assi
  • 13,50
  • c. autobus a più di due assi
  • 15,00
  • d. autobus snodati
  • 18,75. (1)

    1bis Agli accessori amovibili quali i box porta-sci, fissati sugli autobus snodati e sugli altri autobus, si applica l’articolo 65 capoverso 2 ONC. (2)

    1ter I seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 40 capoverso 1 e i requisiti relativi allo spostamento laterale di cui all’articolo 40 capoverso 3 e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza: (3)

  • a. (3) autoveicoli con cabina di guida aerodinamica allungata conforme al regolamento (UE) 2019/2144;
  • b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione del veicolo, purché venga compensata solo la diminuzione della superficie di carico dovuta agli accumulatori di energia e non ne derivi una maggiore capacità di carico. (5)
  • 1quater Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida. (6)

    1quinquies Gli attrezzi accessori montati temporaneamente e necessari per lavori di manutenzione negli spazi pubblici, per lavori agricoli e forestali o per autoveicoli di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 5,00 m dal centro del dispositivo di guida. Il carico per asse ammesso (art. 95 cpv. 2), la capacità di carico degli assi (art. 41 cpv. 2) e la capacità di carico degli pneumatici (art. 58 cpv. 1) non devono essere superati. (6)

    2 La larghezza di un autoveicolo non deve superare:

    metri
  • a. per i veicoli climatizzati
  • 2,60
  • b. per gli altri autoveicoli (8)
  • 2,55
    3 L’altezza degli autoveicoli non deve superare4,00

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567).
    (2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567).
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (6) (7)
    (7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (8) Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5972/2008Strassenwesen (Übriges)Fahrzeug; Vorinstanz; Fahrzeugs; Vorschrift; Gesuch; Erteilung; Vorschriften; Ausnahmebewilligung; Typengenehmigung; Marke; Markenbezeichnung; Verkehr; Verfügung; Entscheid; Bundesverwaltungsgericht; Motorleistung; Motorfahrzeug; Fahrzeuge; Recht; Zulassung; Verfahren; Voraussetzung; Gehör; Behörde; Bestimmungen; Bundesrat; Verletzung