Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 94

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 94 ONC dal 2025

Art. 94 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 94 Manifestazioni vietate; eccezioni

1 Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.

2 Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d’inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.

3 L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:

  • a. gare di velocità con motoveicoli su prato;
  • b. gare di abilità su terreno accidentato;
  • c. gare di velocità con veicoli eccezionali di cilindrata massima di 250 cm3;
  • d. slalom automobilistici;
  • e. gare di velocità nell’ambito dei campionati di formula E. (1)
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016, la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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