Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 94

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 94 ORC dal 2025

Art. 94 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 94 Fondazione Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. l’atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;
  • b. una prova concernente la designazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;
  • c. (1) eventualmente,il verbale dell’organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell’ufficio di revisione o la decisione dell’autorità di vigilanza secondo cui la fondazione è esonerata dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;
  • d. la dichiarazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;
  • e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;
  • f. (2) se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, la decisione dell’autorità di vigilanza relativa all’assunzione della vigilanza.
  • 2 Le indicazioni che già figurano nell’atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
    (2) Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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