Art. 94 ORC dal 2025
Art. 94 Fondazione Notificazione e documenti giustificativi
1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;b. una prova concernente la designazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;c. (1) eventualmente,il verbale dell’organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell’ufficio di revisione o la decisione dell’autorità di vigilanza secondo cui la fondazione è esonerata dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;d. la dichiarazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;f. (2) se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, la decisione dell’autorità di vigilanza relativa all’assunzione della vigilanza.
2 Le indicazioni che già figurano nell’atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 2 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4819]).
(2) Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 3425]).
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