Art. 939 CCS dal 2022

Art. 939 b. Indennit
1 Se l’avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un’indennit per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima.
2 Egli non può pretendere indennit per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l’indennit non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.
3 I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute.
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