Art. 934 CCS dal 2024

Art. 934 b. Cose smarrite o sottratte
1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l’ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volont , la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l’articolo 722. (1)
2 Se la cosa è stata acquistata all’asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato.
3 Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).(2) RS 444.1
(3) Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.