Legge sull’agricoltura (LAgr)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAgr:



Art. 93 LAgr dal 2024

Art. 93 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 93 Capitolo 2: Contributi

Sezione 1: Assegnazione di contributi Principio

1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

  • a. bonifiche fondiarie;
  • b. edifici agricoli;
  • c. (1) il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante;
  • d. (2) costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione;
  • e. (3) iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.
  • 2 ... (4)

    3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.

    4 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di contributi a condizioni e oneri.

    (1) Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
    (2) Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (3) Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
    (4) Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.