Art. 92 ONC dal 2025

Art. 92 (1) Trasporti con permessi
1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.
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3 Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA.
4 Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera abis il permesso è rilasciato dall’USTRA. (2)
5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).(2) (6)
(3) RS 783.01
(4) Introdotta dall’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
(5) RS 783.0
(6) Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.