Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 92

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 92 ONC dal 2024

Art. 92 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 92 (1) Trasporti con permessi

1 Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.

2 I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:

  • a. (2) per il trasporto di invii postali da parte di subappaltatori secondo l’articolo 1 lettera b OPO (3) nell’ambito dell’obbligo a carico della Posta Svizzera SA di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali;
  • abis. (4) per il trasporto di invii postali da parte di fornitori secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 8 capoverso 1 OPO oppure di subappaltatori secondo l’articolo 1 lettera b OPO, in quanto tale trasporto sia incluso nell’offerta del servizio universale nel settore dei servizi postali (art. 13 della L del 17 dic. 2010 (5) sulle poste);
  • b. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili;
  • c. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;
  • d. per spostamenti di veicoli eccezionali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
  • e. in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.
  • 3 Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso 2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA.

    4 Il Cantone di stanza oppure quello nel quale inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione e per le corse di cui al capoverso 2 lettera abis il permesso è rilasciato dall’USTRA. (2)

    5 Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4569).
    (2) (6)
    (3) RS 783.01
    (4) Introdotta dall’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).
    (5) RS 783.0
    (6) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 dell’O del 29 ago. 2012 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5009).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 92 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    VDHC/2011/320être; ’au; ’appel; ’il; Daillens; ègle; Poste; érie; ’appelant; épens; ’OPB; ’est; épart; éhicule; écision; éhicules; érieur; ’autre; ênant; édé; ègles; étant; ’activité; ’interdiction

    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    101 Ib 265Strassenverkehr, Sonntagsfahrverbot für schwere Motorwagen zur Güterbeförderung (Art. 2 Abs. 2 SVG, Art. 91 ff. VRV). Verweigerung einer Ausnahmebewilligung, weil dem Gesuchsteller zugemutet werden kann, anstelle eines schweren Lastwagens mehrere leichte Fahrzeuge einzusetzen. Sonntag; Transport; Lastwagen; Lieferwagen; Fahrt; Sonntags; Ausnahmebewilligung; Sonntagsfahrverbot; Motorwagen; Blumen; Basel; Neuendorf; Bewilligung; Fahrzeuge; Bundes; Polizeiabteilung; Möglichkeit; Verkehr; Massnahmen; Verkehrsmittels; Fahrten; Transportfirma; Gesuch; Lärm; äglichen