Art. 92 OLL1 dal 2023

Art. 92 Sezione 2: Disposizioni transitorie Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati in virtù del diritto anteriore
I permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati in virtù del diritto anteriore rimangono in vigore fino alla loro scadenza, tuttavia la più tardi fino al 31 marzo 2003.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.