Art. 91a LD dal 2023

Art. 91a (1) Giuramento
1 L’UDSC designa le persone che possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facolt di cui agli articoli 101–105.
2 Le persone designate secondo il capoverso 1 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
3 Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 2000 (2) sul personale federale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).(2) RS 172.220.1
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