Art. 912 CCS dal 2025

Art. 912 Riscatto del pegno
1 Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.
2 Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.
3 Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.