Art. 91 CPC dal 2024

Art. 91 Valore litigioso Principio
1 Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
2 Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.