Art. 91 LDIP dal 2025

Art. 91 Scelta (1)
1 Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. Il cittadino svizzero non può derogare alle disposizioni del diritto svizzero sulla porzione disponibile.
2 Se un cittadino svizzero sottopone l’intera successione o parte di essa alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2), la successione è considerata sottoposta al diritto svizzero salvo disposizione contraria.
3 La scelta del diritto svizzero per parte della successione è ammessa soltanto se è effettuata per beni situati in Svizzera e se prevede anche l’assoggettamento degli stessi alla competenza svizzera o ha tale assoggettamento come conseguenza (art. 87 cpv. 2).
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.