Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 90c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 90c LAINF dal 2024

Art. 90c Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 90c (1) Finanziamento delle indennit di rincaro per i disoccupati

1 Al fine di garantire il finanziamento delle indennit di rincaro per i disoccupati, l’INSAI costituisce dotazioni supplementari distinte.

2 Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:

  • a. eccedenze d’interesse sui capitali di copertura dell’assicurazione dei disoccupati;
  • b. gli interessi sulle dotazioni supplementari; e
  • c. eventuali contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  • 3 Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un’indennit di rincaro, l’INSAI preleva dalle dotazioni il capitale di copertura supplementare necessario. Se le dotazioni non sono sufficienti a costituire il capitale per finanziare le indennit di rincaro, i mezzi supplementari necessari sono finanziati con i contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

    4 L’INSAI fissa i contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Consulta previamente la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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