Art. 90a LADI1 dal 2024

Art. 90a (1) Partecipazione della Confederazione
1 La partecipazione prevista nell’articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.
2 La partecipazione della Confederazione è aumentata di 69,5 milioni di franchi all’anno per il periodo 2020–2022, al fine di promuovere il reinserimento dei lavoratori indigeni. (2)
3 ... (3)
4 ... (4)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).(2) Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 set. 2011 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitivit (RU 2011 4497; FF 2011 6005). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 373; FF 2019 6861).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell’assicurazione contro la disoccupazione) (RU 2020 3847; FF 2020 5879). Nuovo testo giusta il n. III 4 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell’assicurazione contro la disoccupazione), in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 3847; FF 2020 5879).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.